Non basta dimostrare che non ha agito: il condominio deve provare un danno concreto e il legame tra la perdita subita e l’inerzia
Se le morosità aumentano per anni e vuoi sapere quando l’amministratore che non recupera i crediti deve risarcire il condominio, la risposta richiede due passaggi: verificare se ha violato l’obbligo di attivarsi e dimostrare quale danno ne sia realmente derivato. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 4335 del 17 settembre 2026, ha escluso che fossero provati ammanchi di cassa, ma ha accertato omissioni nella riscossione, nella contabilità e negli adempimenti fiscali e ha condannato l’ex amministratrice a 10.000 euro di risarcimento. La sentenza è utile perché separa la cattiva gestione dal danno risarcibile: non sono la stessa cosa.
L’amministratore che non recupera i morosi deve risarcire il condominio?
Può essere condannato, ma non basta dimostrare che non ha agito: il condominio deve provare un danno concreto e il collegamento tra quel danno e l’inerzia. La violazione dell’obbligo di riscossione è il primo passaggio, non l’intero giudizio di responsabilità.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 4335 del 17 settembre 2026, ha applicato questa distinzione condannando una ex amministratrice a 10.000 euro di risarcimento per plurime omissioni gestorie e contabili, dopo avere però escluso che fossero provati gli ammanchi di cassa inizialmente contestati.
Entro quanto tempo l’amministratore deve attivarsi contro i morosi?
Salvo espressa dispensa dell’assemblea, l’amministratore deve attivarsi per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Lo prevede l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile.
La norma non garantisce che entro sei mesi il debitore paghi: impone che l’amministratore si muova. La completa inerzia è diversa da una procedura iniziata tempestivamente che poi incontra difficoltà esecutive o patrimoniali.
La mancanza di soldi in cassa giustifica il mancato recupero?
No, la mancanza di liquidità non equivale a una dispensa dell’assemblea e non giustifica una totale inattività. Nel caso fiorentino l’ex amministratrice aveva richiamato proprio l’assenza di fondi, ma il giudice ha osservato che restavano comunque possibili solleciti, diffide e atti di costituzione in mora.
La difficoltà economica può incidere sulle scelte pratiche e sui costi delle procedure, ma non cancella l’obbligo di tutelare i crediti del condominio e di sottoporre tempestivamente il problema all’assemblea.
Cosa è successo nel caso deciso dal Tribunale di Firenze?
La CTU ha escluso sottrazioni di denaro dal conto, ma ha confermato gravi omissioni nella riscossione, nella contabilità e negli adempimenti fiscali. Due morosità pluriennali ammontavano a 10.292,56 e 5.298,60 euro e non erano state adeguatamente perseguite.
Il condominio aveva inoltre subito azioni di fornitori, spese legali e una cartella per sanzioni e interessi legati a ritenute non versate. Il giudice ha ritenuto provato un pregiudizio complessivo e, vista la difficoltà di quantificarlo analiticamente a causa del disordine documentale, lo ha liquidato equitativamente in 10.000 euro.
Se la contabilità è sbagliata posso parlare automaticamente di ammanco?
No, un saldo errato o un rendiconto confuso non dimostrano da soli che l’amministratore abbia sottratto denaro. Nel processo di Firenze lo sbilancio inizialmente contestato dipendeva in parte da un errore di riporto legato al cambio del software gestionale.
Le uscite del conto coincidevano sostanzialmente con le spese rendicontate e la CTU non ha individuato prelievi ingiustificati. Questa parte della domanda è stata quindi respinta, mentre sono state riconosciute responsabilità diverse e documentate.
Quale danno deve provare il condominio?
Il condominio deve indicare quale perdita economica è derivata proprio dall’inerzia dell’amministratore e perché un’attivazione tempestiva avrebbe potuto evitarla o ridurla. Non basta mostrare che esistono morosi o che i fornitori reclamano pagamenti.
Nel caso concreto erano documentate spese legali per un decreto ingiuntivo, sanzioni fiscali, anticipazioni necessarie per evitare l’interruzione di utenze e la perdita di possibilità di recuperare tempestivamente alcuni crediti. Questi elementi hanno consentito di superare il livello della semplice irregolarità formale.
Il giudice può quantificare il danno senza conoscere ogni singolo euro?
Sì, la liquidazione equitativa è possibile quando l’esistenza del danno è provata ma la sua esatta quantificazione è impossibile o particolarmente difficile. Non serve però a sostituire la prova che un pregiudizio esista davvero.
Il Tribunale ha utilizzato l’articolo 1226 proprio perché il disordine documentale rendeva complesso misurare tutte le conseguenze delle omissioni, mentre alcune perdite e spese erano comunque concretamente dimostrate.
Cosa può fare il condominio per evitare che le morosità diventino un danno?
Deve controllare con regolarità l’elenco dei debitori, verificare le azioni intraprese e chiedere all’amministratore una cronologia del recupero. Lasciare insoluti per anni senza alcun monitoraggio aumenta il rischio che il debitore perda beni o che il condominio debba anticipare liquidità.
Anche l’assemblea ha un ruolo importante: può chiedere aggiornamenti, valutare costi e strategie, deliberare eventuali dispense quando ricorrono ragioni specifiche e controllare che i rendiconti distinguano chiaramente crediti ancora recuperabili, procedure in corso e somme ormai problematiche.
In pratica
Se nel condominio ci sono morosità che aumentano per anni, chiedi non solo quanto è dovuto, ma quali atti di recupero sono stati realmente compiuti e quando. L’amministratore deve attivarsi nei tempi di legge salvo espressa dispensa assembleare, ma la sua inerzia non produce automaticamente un risarcimento: il condominio deve dimostrare una perdita concreta e collegarla alla mancata attivazione. Solleciti, diffide, decreti ingiuntivi, costi sostenuti per evitare distacchi delle utenze e crediti divenuti più difficili da recuperare sono elementi da ricostruire documentalmente.
Note
[1] Trib. Firenze, sent. n. 4335 del 17.09.2026.
[2] Articolo 1129, comma 9, cod. civ.
[3] Articolo 1130-bis cod. civ.
[4] Articoli 1218, 1226 e 1710 cod. civ.
[5] Cass., Sezione III civile, ord. n. 36277 del 28.12.2023.
Fonti autorevoli
Tribunale di Firenze – sito istituzionale. Portale ufficiale dell’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza n. 4335 del 17 settembre 2026. Apri la fonte
Normattiva – disciplina dell’amministratore di condominio. Fonte normativa ufficiale per gli obblighi di riscossione, rendiconto e responsabilità contrattuale. Apri la fonte
CondominioWeb – commento alla sentenza n. 4335/2026. La pubblicazione ricostruisce nel dettaglio CTU, morosità, spese e liquidazione equitativa del danno. Apri la fonte
Corte di cassazione – portale della giurisprudenza civile. Fonte istituzionale per i precedenti di legittimità in tema di responsabilità dell’amministratore e nesso causale. Apri la fonte
Tabella riepilogativa
| Domanda | Risposta breve | Cosa fare |
|---|---|---|
| Entro quando deve attivarsi contro i morosi? | Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo dispensa | Verificare la cronologia delle azioni |
| L’inerzia comporta sempre il risarcimento? | No, serve un danno concreto e causalmente collegato | Documentare spese e perdite |
| Mancano soldi in cassa: può non fare nulla? | No, la carenza di fondi non equivale a una dispensa | Almeno sollecitare e mettere in mora |
| Una contabilità sbagliata significa che esiste un ammanco? | No, occorre la prova di sottrazioni o movimenti ingiustificati | Effettuare la riconciliazione bancaria e una CTU, se necessaria |
| Il giudice può stimare il danno? | Sì, se il danno esiste ma è difficile quantificarlo | Provare prima l’esistenza concreta del pregiudizio |
Domande frequenti
L’amministratore deve fare subito decreto ingiuntivo contro ogni moroso?
Deve attivarsi per la riscossione forzosa entro il termine di legge, salvo espressa dispensa dell’assemblea. La strategia concreta dipende dalla situazione, ma la totale inerzia non è giustificata.
Se non ha soldi per pagare l’avvocato può aspettare?
La mancanza di liquidità non cancella l’obbligo di tutela dei crediti. Può incidere sulle modalità, ma non giustifica il silenzio totale né impedisce solleciti e costituzioni in mora.
Basta che ci siano molti morosi per chiedere i danni all’amministratore?
No, il condominio deve mostrare quale perdita economica deriva proprio dalla mancata attivazione. La semplice esistenza delle morosità non dimostra il danno risarcibile.
Se la CTU trova un errore nel bilancio l’amministratore deve risarcire?
Non automaticamente: bisogna capire se l’errore ha prodotto un danno reale. Nel caso di Firenze un errore di riporto non è stato considerato prova di un ammanco.
La polizza professionale può pagare il danno?
Può operare se la responsabilità rientra nelle condizioni della polizza. Nel caso del 2026 la compagnia è stata chiamata a tenere indenne l’amministratrice nei limiti contrattuali e con lo scoperto previsto.
Articolo editoriale – Condominio



