Disinfestazione condominiale obbligatoria: quando deve intervenire l’amministratore?

Non esiste un trattamento annuale imposto a tutti gli edifici: l’intervento diventa necessario davanti a infestazioni, rischi igienici o ordinanze locali

Se in cantina compaiono blatte, nell’area rifiuti si vedono roditori o nei giardini aumentano zanzare e vespe, è naturale chiedersi quando la disinfestazione condominiale è obbligatoria e che cosa deve fare l’amministratore. La legge non impone a ogni condominio un identico calendario annuale. L’obbligo concreto nasce dalle condizioni dell’edificio, dal rischio per l’igiene e la sicurezza, dalle decisioni dell’assemblea e dalle eventuali prescrizioni del Comune o dell’autorità sanitaria.

La disinfestazione condominiale è obbligatoria ogni anno?

No, non esiste un obbligo nazionale generale di eseguire una disinfestazione ogni anno in tutti i condomìni. La legge 82/1994 disciplina le imprese che svolgono attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ma non stabilisce una periodicità automatica per gli edifici residenziali [4].

Un trattamento programmato può essere opportuno quando l’esperienza degli anni precedenti, le caratteristiche delle aree comuni o il parere della ditta indicano un rischio ricorrente. La programmazione preventiva è però una scelta gestionale, salvo che un regolamento, un provvedimento dell’autorità o una specifica situazione sanitaria la renda necessaria. Non è quindi corretto affermare che l’amministratore debba sempre ordinare una disinfestazione annuale, né che la mancata programmazione produca automaticamente una sanzione.

Quando l’amministratore deve far eseguire la disinfestazione?

L’amministratore deve attivarsi quando la presenza di infestanti nelle parti comuni richiede un intervento per conservarle, mantenerle salubri o garantire il normale utilizzo dei servizi condominiali. Rientrano tra i segnali rilevanti avvistamenti ripetuti, escrementi, nidi, danni a cavi o impianti, contaminazione dell’area rifiuti, proliferazione nei pozzetti e segnalazioni coerenti provenienti da più residenti.

L’articolo 1130 del codice civile attribuisce all’amministratore l’esecuzione delle delibere, la disciplina dell’uso delle cose comuni, la gestione delle spese dei servizi e gli atti conservativi relativi alle parti comuni [1]. Se il fenomeno è concreto e riguarda beni condominiali, limitarsi a ignorare le segnalazioni non è una gestione diligente. Prima di scegliere il trattamento, tuttavia, è utile verificare specie infestante, estensione del problema e causa: spruzzare un prodotto senza eliminare ristagni, fessure, rifiuti o accessi dalle reti tecniche può risolvere solo temporaneamente.

Le ordinanze comunali possono rendere il trattamento obbligatorio?

Sì, ordinanze comunali o prescrizioni dell’autorità sanitaria possono imporre ai proprietari e agli amministratori misure specifiche. I provvedimenti locali possono riguardare, per esempio, trattamenti larvicidi nei tombini, eliminazione dei ristagni, manutenzione delle aree verdi, controllo dei contenitori d’acqua o interventi contro particolari infestanti.

Poiché contenuti, periodi e destinatari cambiano da territorio a territorio, l’amministratore deve controllare gli atti pubblicati dal Comune competente e rispettarne modalità, scadenze e precauzioni. Le eventuali sanzioni non derivano in modo automatico dalla sola carica di amministratore, ma dalla violazione della prescrizione applicabile e dall’individuazione del soggetto tenuto ad adempiere.

Serve una delibera dell’assemblea per incaricare la ditta?

Dipende dalla natura, dall’urgenza e dall’entità dell’intervento. Un servizio ordinario già previsto nel preventivo o inserito in un programma approvato può essere gestito dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni. Un intervento rilevante, non urgente e non preventivato dovrebbe invece essere sottoposto all’assemblea, con indicazione del problema, del trattamento e della spesa.

Quando l’infestazione richiede un intervento straordinario urgente, l’articolo 1135, secondo comma, consente all’amministratore di ordinare i lavori senza attendere la deliberazione [2].In questo caso deve riferire alla prima assemblea utile e documentare perché non era ragionevole rinviare. L’urgenza può emergere dalla rapida diffusione, dal pericolo di contaminazione, dalla presenza in locali tecnici o dalla necessità di adempiere a un ordine dell’autorità. Non basta invece definire urgente qualsiasi trattamento per sottrarlo al controllo assembleare.

Che cosa deve fare l’amministratore prima dell’intervento?

L’amministratore deve prima raccogliere elementi attendibili e far individuare la causa, non limitarsi a scegliere il preventivo più economico. Una gestione corretta parte dalle segnalazioni scritte e, quando necessario, da fotografie, sopralluogo e relazione della ditta o di un tecnico.

L’incarico dovrebbe precisare le aree interessate, l’organismo bersaglio, i prodotti utilizzati, il numero dei passaggi, le attività preparatorie, le precauzioni per persone e animali e la documentazione da rilasciare. La ditta deve essere abilitata per l’attività affidata e, per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, deve possedere i requisiti tecnico-organizzativi previsti dal decreto ministeriale 274/1997 [4]. È prudente verificare l’iscrizione nel Registro delle imprese e la presenza del responsabile tecnico quando richiesta.

I prodotti impiegati devono essere autorizzati e usati secondo etichetta [6]. L’amministratore deve informare per tempo i residenti su data, orario, zone trattate, divieti temporanei, protezione di alimenti e animali domestici e modalità di aerazione o rientro. Al termine dovrebbe conservare rapporto di intervento, schede e indicazioni di sicurezza, fattura e ogni comunicazione inviata.

Chi paga la disinfestazione delle parti comuni?

La disinfestazione delle parti comuni è normalmente una spesa condominiale ripartita tra i proprietari in base ai millesimi, salvo un diverso titolo o un criterio legale più specifico. Il riferimento generale è l’articolo 1123 del codice civile: paga la collettività quando il servizio riguarda cortili, scale, cantine comuni, autorimesse comuni, giardini, locali rifiuti, pozzetti o reti condominiali [3].

Se il trattamento serve soltanto una parte autonoma dell’edificio, può operare il criterio dell’utilità o del condominio parziale. Se invece l’infestazione è stata causata in modo dimostrabile dalla condotta di un singolo, il condominio può valutare il recupero dei costi e dei danni nei suoi confronti, ma non può addebitargli unilateralmente qualsiasi somma sulla base di un semplice sospetto. Servono elementi concreti sul punto di origine, sulla condotta e sul collegamento con la spesa sostenuta.

Se gli insetti provengono da un appartamento privato chi deve intervenire?

Il proprietario o l’occupante deve eliminare la causa presente nella propria unità, mentre l’amministratore deve occuparsi delle parti comuni e impedire che il problema si propaghi.Una colonia di blatte in un appartamento, un accumulo di rifiuti o un nido collocato in una pertinenza esclusiva non diventano automaticamente una spesa di tutti.

Quando non è chiaro dove inizi l’infestazione, il sopralluogo deve distinguere le responsabilità e coordinare i trattamenti: intervenire soltanto nelle scale può essere inutile se il focolaio è privato, così come trattare una sola abitazione può non bastare se la diffusione passa dalle colonne, dai cavedi o dalle fognature comuni. L’amministratore può chiedere collaborazione e accesso quando necessario, ma non può entrare con la forza nella proprietà esclusiva senza consenso o titolo giudiziale. Nei casi gravi può essere necessario coinvolgere l’autorità sanitaria o chiedere tutela al giudice.

La spesa spetta al proprietario o all’inquilino?

Nei confronti del condominio il soggetto obbligato resta il proprietario dell’unità, mentre il rapporto interno con l’inquilino dipende dalla natura della spesa e dal contratto di locazione.L’articolo 9 della legge 392/1978 pone normalmente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese di pulizia e degli altri servizi comuni, categoria nella quale può rientrare una disinfestazione ordinaria periodica [5].

Un intervento straordinario collegato a difetti strutturali, rifacimenti della rete fognaria, risanamento di locali o opere sull’edificio resta invece, di regola, a carico del proprietario.L’amministratore non deve però trasformare questa distinzione in un rapporto diretto di riscossione verso l’inquilino: la richiesta condominiale viene indirizzata al condomino proprietario, che regolerà poi gli oneri con il conduttore. È sempre necessario controllare il contratto e gli eventuali accordi sulle spese accessorie.

L’amministratore può anticipare il costo di tasca propria?

L’amministratore non ha un obbligo generale di finanziare personalmente il condominio.Deve utilizzare le disponibilità condominiali, richiedere i versamenti necessari o far deliberare la spesa; nei casi urgenti può disporre l’intervento e rendicontarlo, ma l’eventuale anticipazione personale resta una scelta che dovrà essere provata e rimborsata secondo le regole del mandato.

È quindi impreciso presentare l’anticipo come la soluzione ordinaria quando manca il fondo cassa. La procedura corretta consiste nel documentare la necessità, reperire le risorse e imputare la spesa nel rendiconto con il criterio di riparto applicabile. Un intervento ricorrente dovrebbe essere inserito nel preventivo annuale, evitando decisioni improvvisate e carenze di liquidità.

Che cosa succede se l’amministratore non interviene?

L’inerzia può esporre l’amministratore a contestazioni e responsabilità se omette un’attività dovuta e da tale omissione deriva un danno. Non esiste però una multa automatica valida per ogni mancata disinfestazione: occorre verificare se vi fosse una delibera da eseguire, un’urgenza evidente, un obbligo previsto da un’ordinanza o una situazione che richiedeva atti conservativi.

Il condomino dovrebbe inviare una segnalazione precisa, chiedere sopralluogo e risposta scritta e, se il problema persiste, sollecitare la convocazione dell’assemblea. Davanti a un rischio sanitario attuale è possibile rivolgersi agli uffici comunali o sanitari competenti; in presenza di danni o di un pericolo grave può essere valutata anche la tutela giudiziale. Fotografie isolate o l’avvistamento occasionale di un insetto non dimostrano sempre un’infestazione, mentre segnalazioni ripetute, relazione tecnica e mancata osservanza di prescrizioni rendono la contestazione più solida.

Quali attività preventive riducono il rischio di infestazione?

La prevenzione richiede soprattutto manutenzione e rimozione delle condizioni che favoriscono gli infestanti. La pulizia dell’area rifiuti, la chiusura delle fessure, la gestione dei ristagni, la manutenzione di tombini e scarichi, il controllo delle reti, lo sfalcio delle aree verdi e la corretta conservazione degli alimenti riducono la necessità di trattamenti più invasivi.

Un calendario può essere utile negli edifici che presentano problemi ricorrenti, ma deve essere costruito sul rischio reale e sulle indicazioni tecniche. Trattamenti indiscriminati o adulticidi ripetuti senza diagnosi non sostituiscono la prevenzione e possono aumentare l’esposizione di residenti, animali e ambiente ai prodotti impiegati. Per questo l’amministratore dovrebbe chiedere alla ditta non soltanto «quando spruzzare», ma quali cause eliminare e come verificare l’efficacia dell’intervento.

In pratica

Quando arriva una segnalazione, l’amministratore deve verificare se il problema riguarda le parti comuni, controllare eventuali ordinanze locali e far eseguire un sopralluogo da un’impresa qualificata. Se il trattamento è ordinario e già previsto può procedere nell’ambito della gestione; se è rilevante e non urgente deve coinvolgere l’assemblea; se è straordinario e urgente può intervenire subito, riferendo alla prima riunione. Prima dell’esecuzione deve informare i residenti e, dopo il lavoro, conservare rapporto tecnico, prodotti utilizzati, precauzioni, fattura e criterio di riparto. La spesa comune grava sui proprietari, mentre nei rapporti di locazione il costo ordinario può essere posto a carico dell’inquilino secondo legge e contratto.

Tabella riepilogativa

DomandaRisposta breveCosa fare
È obbligatoria ogni anno?No, salvo prescrizioni specifiche o necessità concretaControllare rischio dell’edificio e ordinanze locali
L’amministratore può decidere da solo?Sì per gestione ordinaria o urgenze; negli altri casi serve l’assembleaDocumentare natura, costo e urgenza dell’intervento
Chi deve eseguire il lavoro?Un’impresa abilitata per l’attività affidataVerificare Registro imprese, responsabile tecnico e prodotti
Chi paga?Di regola i proprietari secondo millesimi o utilitàApplicare articolo 1123 e verificare eventuale responsabilità individuale
E se il focolaio è privato?Interviene il responsabile nella propria unitàCoordinare sopralluogo e trattamento con le parti comuni
L’inquilino paga?Spesso per il servizio ordinario, salvo contratto; verso il condominio paga il proprietarioDistinguere rapporto condominiale e rapporto di locazione

Domande frequenti

Basta vedere una blatta per obbligare il condominio alla disinfestazione?

Non sempre. Un avvistamento isolato deve essere verificato, mentre presenze ripetute, tracce, diffusione in più locali o una relazione tecnica possono dimostrare un problema che richiede l’intervento sulle parti comuni.

L’amministratore può ordinare una derattizzazione senza preventivo approvato?

Può farlo quando l’intervento è realmente urgente o rientra nella gestione ordinaria già autorizzata. Se la spesa è importante, non urgente e non prevista, deve sottoporla all’assemblea; in caso di urgenza deve riferire alla prima riunione.

Il costo può essere addebitato tutto al condomino che ha causato l’infestazione?

Solo se la responsabilità è dimostrata. Il punto di origine, la condotta e il collegamento con la spesa devono risultare da elementi attendibili; un sospetto o una decisione assembleare generica non bastano a trasformare la spesa comune in un debito personale.

È obbligatorio avvisare i residenti prima del trattamento?

Sì, l’informazione preventiva è necessaria per consentire il rispetto delle precauzioni indicate dalla ditta e dall’etichetta dei prodotti. La comunicazione deve indicare almeno data, orari, aree interessate, divieti temporanei e cautele per bambini, persone fragili e animali.

Il condominio può usare prodotti acquistati al supermercato senza una ditta?

Per piccoli interventi non professionali occorre comunque rispettare rigorosamente etichetta e autorizzazione, ma una vera infestazione condominiale richiede normalmente un’impresa qualificata. La presenza di aree estese, esche, prodotti professionali, locali tecnici o rischi per i residenti rende inopportuno affidarsi a soluzioni improvvisate.

L’amministratore rischia automaticamente una sanzione se non programma il trattamento annuale?

No. La responsabilità o la sanzione dipendono dall’esistenza di un obbligo concreto, come una delibera, un’urgenza, un’ordinanza o una situazione pericolosa, e dalla prova dell’omissione. Non esiste una multa nazionale automatica per la mancata disinfestazione annuale.

Note

[1] Articolo 1130 del codice civile. Individua le principali attribuzioni dell’amministratore, tra cui esecuzione delle delibere, disciplina dell’uso delle parti comuni, gestione delle spese dei servizi e atti conservativi.

[2] Articolo 1135, secondo comma, del codice civile. Consente all’amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria urgenti, con obbligo di riferire nella prima assemblea.

[3] Articolo 1123 del codice civile. Stabilisce il criterio generale di ripartizione delle spese condominiali e i criteri legati a uso, utilità e servizio di una parte dell’edificio.

[4] Legge 25.01.1994, n. 82, e decreto ministeriale 07.07.1997, n. 274. Disciplinano attività e requisiti delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

[5] Articolo 9 della legge 27.07.1978, n. 392. Regola gli oneri accessori nel rapporto di locazione, salvo patto contrario, senza modificare il rapporto di contribuzione tra condominio e proprietario.

[6] Prodotti biocidi. L’uso deve rispettare autorizzazione, etichetta, istruzioni e precauzioni previste dalla disciplina europea e nazionale; la scelta del prodotto compete alla ditta qualificata in relazione al bersaglio e ai luoghi.

Fonti

Gazzetta Ufficiale – Legge 25 gennaio 1994, n. 82 — Il testo ufficiale della legge che disciplina le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Gazzetta Ufficiale – Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 — Il regolamento di attuazione con i requisiti tecnico-professionali delle imprese del settore.

Normattiva – Codice civile — Il testo consolidato del Codice civile, con gli articoli 1123, 1130 e 1135 richiamati nella guida.

Normattiva – Legge 27 luglio 1978, n. 392 — Il testo della legge sull’equo canone, che all’articolo 9 disciplina gli oneri accessori a carico del conduttore.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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