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ToggleCosa prevede l’articolo 1129 comma 5 del Codice Civile sul luogo di accesso al condominio?
L’articolo 1129 del Codice Civile regola le disposizioni relative all’amministratore di condominio, tra cui la sua nomina, i suoi doveri e le sue responsabilità. In particolare, il comma 5 di tale articolo stabilisce un obbligo specifico riguardante la visibilità delle informazioni relative all’amministratore stesso. Tale disposizione si inserisce nel contesto più ampio della gestione condominiale, che mira a garantire la trasparenza, la comunicazione e la facilitazione dell’accesso ai dati rilevanti per tutti i condòmini e, in alcuni casi, anche per terzi.
Cosa prevede l’articolo 1129 comma 5 del Codice Civile sull’amministratore di condominio?
L’articolo 1129 comma 5 del Codice Civile prevede che le generalità, il domicilio e i recapiti dell’amministratore siano resi noti attraverso l’affissione in un luogo visibile e accessibile del condominio.
Questa disposizione normativa ha come obiettivo la trasparenza e la facilità di contatto tra l’amministratore e chiunque abbia necessità di comunicare con lui. Il luogo di affissione dovrebbe essere scelto in modo tale che chiunque abbia accesso al condominio possa facilmente visualizzare queste informazioni. Si parla di un luogo di “maggiore uso comune”, il che implica che l’affissione debba avvenire in aree come ingressi principali, atri o spazi condominiali frequentati regolarmente dai condòmini o da visitatori esterni.
Perché è importante l’affissione delle generalità dell’amministratore?
La visibilità delle informazioni permette una gestione trasparente e facilita la comunicazione con l’amministratore.
Affinché gli utenti del condominio, siano essi i condòmini stessi o terzi (come fornitori di servizi, tecnici, ecc.), possano avere la possibilità di mettersi in contatto con l’amministratore in caso di necessità, è fondamentale che le sue informazioni di contatto siano accessibili in maniera chiara e semplice. L’affissione di queste informazioni risponde a un principio di trasparenza, che è alla base della corretta gestione condominiale.
Quali informazioni devono essere affisse?
Le informazioni da affiggere devono includere le generalità, il domicilio e i recapiti telefonici dell’amministratore.
Il comma 5 stabilisce con chiarezza che devono essere indicati non solo i dati anagrafici dell’amministratore (nome e cognome), ma anche il suo domicilio, che consente a chiunque di sapere dove indirizzare comunicazioni formali o inviare lettere. Inoltre, devono essere riportati i recapiti telefonici, che permettono un contatto immediato in caso di emergenza o necessità di comunicazione urgente.
Qual è il vantaggio di tale obbligo per i condòmini e per la collettività?
Garantire l’accesso immediato a un referente consente una gestione più efficiente del condominio.
L’affissione delle informazioni non è solo un atto formale, ma rappresenta un passo importante verso una gestione condominiale più partecipata e efficiente. In caso di problematiche, emergenze o necessità quotidiane, sapere come e a chi rivolgersi velocemente può fare la differenza nella qualità della vita condominiale. L’amministratore, dunque, diventa facilmente accessibile a tutti, migliorando la gestione e il funzionamento del condominio stesso.
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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