Un condomino può installare una videocamera vicino alla porta di casa, ma solo se l’angolo di ripresa non inquadra parti comuni o spazi privati altrui.
La diffusione delle telecamere domestiche ha sollevato nuove questioni anche nei condomìni. Sempre più proprietari desiderano installare sistemi di videosorveglianza per proteggere la propria abitazione, soprattutto vicino alla porta d’ingresso dell’appartamento. Tuttavia, nei palazzi condominiali entrano in gioco diversi interessi: la tutela della proprietà privata, il rispetto della privacy degli altri condomini e la salvaguardia del decoro architettonico delle parti comuni.
La domanda che spesso si pongono i condomini è se sia possibile installare una telecamera sul pianerottolo senza l’autorizzazione dell’assemblea. La risposta è positiva, ma solo a determinate condizioni stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza.
Un condomino può installare una telecamera davanti alla propria porta?
Sì, un condomino può installare una telecamera vicino all’ingresso del proprio appartamento se l’impianto serve esclusivamente a proteggere la propria abitazione. L’ordinamento riconosce infatti il diritto del proprietario di adottare strumenti di sicurezza per difendere la propria casa e i propri beni.
La giurisprudenza ha chiarito che questa possibilità è compatibile con le regole condominiali, purché l’impianto sia collocato nelle immediate vicinanze della porta dell’appartamento e l’angolo di ripresa sia limitato allo spazio strettamente necessario alla protezione dell’ingresso. In questo senso si è espresso il Tribunale di Prato n. 440/2023, secondo cui la tutela della proprietà privata non può essere compressa oltre misura dalle regole condominiali.
In altre parole, il condomino può proteggere la propria abitazione con una videocamera, ma deve farlo senza interferire con i diritti degli altri partecipanti al condominio.
La telecamera può riprendere le parti comuni del condominio?
No, la telecamera privata non deve inquadrare le parti comuni dell’edificio, come scale, corridoi o pianerottoli utilizzati dagli altri condomini. Questo è il limite più importante imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Se l’impianto riprende stabilmente aree comuni o spazi di passaggio utilizzati da altri residenti, il trattamento dei dati personali non può più essere considerato un’attività domestica e potrebbe violare la normativa sulla privacy. Per questo motivo l’orientamento prevalente richiede che l’angolo di ripresa sia strettamente limitato allo spazio antistante la porta dell’appartamento.
Questo principio consente di trovare un equilibrio tra il diritto alla sicurezza del singolo e il diritto alla riservatezza degli altri condomini che transitano nelle parti comuni.
Serve l’autorizzazione dell’assemblea per installare una telecamera privata?
In generale, no, se l’impianto è installato dal singolo condomino per proteggere la propria abitazione e non interferisce con le parti comuni. Diverso è invece il caso degli impianti di videosorveglianza destinati a controllare le aree comuni dell’edificio.
In queste situazioni entra in gioco l’articolo 1122-ter del Codice civile, che stabilisce che l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni deve essere deliberata dall’assemblea con una specifica maggioranza.
Se invece la telecamera è installata esclusivamente per sorvegliare la porta del proprio appartamento e non riprende gli spazi comuni, l’intervento rientra nella sfera privata del condomino e non richiede una decisione assembleare.
La normativa sulla privacy si applica alle telecamere domestiche?
In molti casi la normativa sulla protezione dei dati personali non si applica alle telecamere utilizzate esclusivamente per scopi domestici. Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede infatti che le attività svolte per fini esclusivamente personali o domestici siano escluse dal campo di applicazione della disciplina.
Il considerando 18 del regolamento chiarisce che un’attività può essere considerata domestica quando non è collegata ad attività professionali o commerciali e resta limitata alla sfera privata. Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che una telecamera installata per controllare l’ingresso della propria abitazione rientra generalmente in questa categoria, purché non riprenda stabilmente spazi comuni o proprietà altrui.
Se invece l’impianto inquadra aree condivise o registra il passaggio di altre persone, potrebbero scattare gli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy.
Come si bilanciano sicurezza e decoro condominiale?
La tutela del decoro architettonico dell’edificio e il diritto alla sicurezza del singolo non sono necessariamente in contrasto tra loro. L’ordinamento cerca di bilanciare entrambe le esigenze, consentendo l’installazione di telecamere private purché non vengano compromessi i diritti degli altri condomini.
In pratica, la presenza di una piccola telecamera vicino alla porta dell’appartamento non è di per sé una violazione del decoro condominiale, soprattutto quando l’impianto è discreto e non altera l’aspetto dell’edificio. Il vero limite resta quindi l’angolo di ripresa: se la videocamera controlla esclusivamente lo spazio davanti alla porta, l’installazione è generalmente considerata legittima.
La regola fondamentale resta quindi quella dell’equilibrio: il condomino può proteggere la propria casa, ma senza trasformare la sicurezza privata in uno strumento di controllo sugli spazi comuni o sulla vita degli altri residenti.
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