L’amministratore rifiuta di mostrare i pagamenti: si può chiedere la revoca al giudice?


Negare ai condòmini l’accesso ai registri contabili può costituire una grave irregolarità. Tuttavia la revoca giudiziale dell’amministratore è possibile solo dopo aver tentato la via assembleare.

La trasparenza nella gestione economica è uno dei pilastri della vita condominiale. I condòmini devono poter controllare i conti, verificare le spese e conoscere lo stato dei pagamenti. Quando l’amministratore rifiuta di mostrare la documentazione contabile o evita di fornire chiarimenti, è naturale chiedersi se sia possibile rivolgersi direttamente al giudice per ottenere la sua revoca.

La legge lo consente, ma solo seguendo una procedura precisa.

Il condomino ha diritto di vedere chi paga e chi è moroso?

Sì. Il diritto di controllo sulla gestione condominiale è espressamente previsto dalla legge. L’articolo 1130-bis del Codice civile stabilisce infatti che i condòmini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in qualsiasi momento ed estrarne copia a proprie spese.

La giurisprudenza ha ribadito che questo diritto non richiede particolari motivazioni. La Cassazione n. 16892/2025 ha chiarito che il condomino può accedere alla documentazione contabile senza dover giustificare la richiesta, proprio per garantire la trasparenza della gestione.

L’amministratore può rifiutare per motivi di privacy?

Invocare la privacy per negare l’accesso ai registri contabili non è generalmente legittimo.

Le informazioni sui pagamenti condominiali fanno parte della gestione economica comune e i condòmini hanno diritto di conoscerle per verificare l’operato dell’amministratore e l’equilibrio dei conti.

Questo non significa però che l’amministratore debba inviare automaticamente i documenti ai condòmini. Il diritto previsto dalla legge consiste nel poter visionare la documentazione e ottenerne copia, normalmente recandosi presso lo studio dell’amministratore o concordando un appuntamento.

Il rifiuto di mostrare i documenti è una grave irregolarità?

Il rifiuto ingiustificato di consentire l’accesso alla documentazione contabile può integrare una grave irregolarità nella gestione del condominio.

L’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che l’amministratore possa essere revocato dal giudice quando commette gravi irregolarità nella gestione.

Secondo la giurisprudenza, impedire ai condòmini di controllare i conti significa violare gli obblighi di trasparenza e di corretta tenuta dei registri contabili, compromettendo il rapporto fiduciario tra amministratore e assemblea.

Si può andare subito in tribunale?

No. Prima di rivolgersi al giudice è necessario tentare la strada assembleare.

La legge stabilisce infatti che il condomino deve prima chiedere la convocazione dell’assemblea per discutere la questione e valutare la revoca dell’amministratore. Solo se l’assemblea non interviene o rifiuta di revocarlo è possibile presentare ricorso al tribunale.

Questo passaggio serve a dare al condominio la possibilità di risolvere il problema internamente prima di avviare un procedimento giudiziario.

Qual è la procedura corretta da seguire

Se l’amministratore rifiuta di mostrare i pagamenti, il condomino dovrebbe seguire alcuni passaggi fondamentali.

Il primo passo consiste nell’inviare una richiesta formale di accesso alla documentazione contabile, preferibilmente tramite PEC o raccomandata, chiedendo un appuntamento per visionare i registri.

Se l’amministratore rifiuta o non risponde, è opportuno conservare la prova della richiesta e del mancato riscontro.

Successivamente si può chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno la contestazione della condotta dell’amministratore e la sua eventuale revoca.

Solo se l’assemblea non prende provvedimenti, il singolo condomino può rivolgersi al tribunale chiedendo la revoca giudiziale, allegando le prove del rifiuto e il verbale dell’assemblea.

La trasparenza è un obbligo della gestione condominiale

La possibilità di controllare i conti è una garanzia fondamentale per i condòmini. Quando l’amministratore ostacola questo diritto, il problema non riguarda solo la comunicazione con i condòmini ma la correttezza stessa della gestione.

Per questo motivo la legge prevede strumenti progressivi: prima il confronto in assemblea, poi – se necessario – l’intervento del giudice per tutelare la trasparenza e la corretta amministrazione del condominio.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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