Un condomino può vedere la busta paga del portiere?


Il diritto di controllo sulle spese condominiali non giustifica la comunicazione integrale della busta paga: l’amministratore deve oscurare i dati personali non necessari.

Nel rapporto di portierato, il portiere è un lavoratore dipendente e, come tale, ha pieno diritto alla tutela dei propri dati personali, compresi quelli contenuti nella busta paga. La questione si pone quando un condomino, nell’esercizio del proprio diritto di controllo sulla gestione condominiale, chieda all’amministratore copia della retribuzione corrisposta al dipendente. La richiesta è legittima? E fino a che punto può spingersi l’accesso?

Il diritto alla trasparenza consente di conoscere tutti i dati retributivi?

Nel condominio, i singoli partecipanti hanno diritto di verificare la correttezza della gestione economica e contabile, anche in relazione al costo del personale. Tuttavia, questo diritto non è illimitato.

L’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice privacy (Dlgs 196/2003), impone di distinguere tra dati necessari al controllo della spesa e dati personali eccedenti. Il condominio, quale datore di lavoro, è titolare del trattamento dei dati del portiere; l’amministratore, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera invece come responsabile del trattamento.

Il diritto alla trasparenza sulle spese non può tradursi nella conoscibilità indiscriminata di informazioni individuali, quali codice fiscale, coordinate bancarie, trattenute per motivi personali, eventuali pignoramenti o dati relativi alla salute.

Qual è il ruolo dell’amministratore nella tutela della privacy del portiere?

L’amministratore è chiamato a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato il diritto dei condomini alla verifica della gestione, dall’altro il diritto alla riservatezza del lavoratore.

Il principio guida è quello di minimizzazione, previsto dal Gdpr. Ciò significa che, a fronte di una richiesta di accesso, l’amministratore deve comunicare solo i dati strettamente necessari a consentire il controllo della spesa. È quindi legittimo fornire informazioni sul costo complessivo del lavoro, sulle voci retributive generali e sugli oneri contributivi a carico del condominio, ma occorre oscurare o omettere le informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di verifica.

In concreto, la consegna integrale della busta paga senza alcun filtro non è conforme alla normativa privacy. L’eventuale copia rilasciata deve essere preventivamente anonimizzata o parzialmente oscurata nelle parti che non rilevano ai fini del controllo contabile.

Privacy del lavoratore e controllo dei condomini: quale equilibrio?

Il punto di equilibrio consiste nel riconoscere che il controllo dei condomini riguarda la correttezza della gestione e l’entità della spesa, non la sfera personale del dipendente. Il condominio ha diritto di sapere quanto spende per il servizio di portierato; non ha invece diritto di conoscere dettagli individuali che non incidono sulla contabilità.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito che, in ambito condominiale, la comunicazione di dati deve essere limitata a quanto pertinente e necessario. La tutela della privacy del portiere, quindi, prevale rispetto a richieste eccedenti o generiche.

In conclusione, il condomino può chiedere chiarimenti e documentazione sulle spese relative al portiere, ma l’amministratore deve fornire solo dati aggregati e pertinenti, oscurando le informazioni personali non indispensabili. La trasparenza contabile non può trasformarsi in un accesso indiscriminato ai dati sensibili del lavoratore.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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