Schrems II: cosa cambia davvero per le aziende europee?

La sentenza Schrems II ha rivoluzionato i trasferimenti internazionali di dati, ma cosa cambia concretamente per le aziende italiane ed europee?

La domanda è cruciale: “cosa cambia per le aziende dopo Schrems II?”. Con la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-311/18), nota come sentenza Schrems II, è stato invalidato il Privacy Shield, il meccanismo che fino al 2020 permetteva i trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la Corte ha confermato la validità delle Standard Contractual Clauses (SCC), ma ha richiesto un controllo molto più stringente. Ciò significa che oggi ogni organizzazione che trasferisce dati fuori dallo Spazio Economico Europeo deve verificare attentamente se il paese di destinazione offre una protezione essenzialmente equivalente a quella garantita nell’UE.

Cosa ha deciso davvero la sentenza Schrems II?

La risposta è chiara: la Corte ha invalidato il Privacy Shield perché la sorveglianza di massa negli Stati Uniti non garantiva livelli adeguati di protezione dei dati. Questo ha reso immediatamente illegittimi i trasferimenti basati su quel meccanismo. Tuttavia, la sentenza non ha cancellato le SCC, che restano uno strumento legale valido, a condizione che siano integrate da valutazioni di rischio e misure supplementari. Schrems II ha quindi trasformato i trasferimenti internazionali da un adempimento formale a una vera e propria analisi di conformità.

Come valutare se un paese terzo offre protezione equivalente?

Le aziende devono verificare se la legislazione e le pratiche del paese di destinazione assicurano garanzie analoghe al GDPR. Non basta firmare le clausole contrattuali standard: serve una due diligence sostanziale. Gli esempi concreti abbondano: un trasferimento verso il Canada può essere più sicuro rispetto a uno verso la Cina, perché il primo ha normative più vicine agli standard europei. L’European Data Protection Supervisor e autorità come il Garante Privacy italiano hanno chiarito che le aziende devono documentare attentamente questa valutazione, pena il rischio di contestazioni.

Quali misure supplementari sono richieste alle aziende?

Dopo Schrems II, le SCC vanno integrate con misure tecniche, organizzative e contrattuali. Tra le misure tecniche rientrano la cifratura forte e la pseudonimizzazione, che rendono inutilizzabili i dati anche in caso di accesso non autorizzato. Le misure organizzative possono includere procedure interne di audit e formazione del personale, mentre quelle contrattuali possono obbligare i partner extra-UE a contestare richieste illegittime delle autorità locali. Il GDPR chiede quindi non solo documenti firmati, ma reali garanzie di sicurezza e trasparenza.

Ci sono già stati casi concreti e sanzioni?

Sì, e rappresentano un avvertimento chiaro per tutte le imprese. Alcune aziende digitali come TikTok, che trasferiscono dati verso la Cina, sono state oggetto di contestazioni per la mancata garanzia di protezione equivalente. Le autorità europee non esitano a intervenire quando i trasferimenti internazionali non rispettano le linee guida post-Schrems II. Anche strumenti molto diffusi come Cookiebot hanno dovuto rivedere i propri meccanismi di trasferimento per adeguarsi. Questi esempi mostrano che la questione non riguarda solo i colossi del web, ma qualunque azienda europea che utilizza servizi cloud, piattaforme di marketing o fornitori con server fuori dall’UE.

Cosa devono fare le aziende italiane ed europee oggi?

La risposta è che ogni organizzazione deve adottare un approccio proattivo. Non è più possibile delegare il problema al fornitore, serve una valutazione autonoma e documentata. Le aziende devono mappare i propri flussi di dati, identificare i paesi coinvolti e verificare la presenza di adeguate garanzie. Quando necessario, occorre integrare le SCC con misure supplementari e monitorare costantemente i cambiamenti normativi. In altre parole, Schrems II ha trasformato la compliance in un processo continuo, non in un adempimento una tantum.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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