Telecamera sul pianerottolo: quando è legittima e cosa riprende?

La telecamera privata deve proteggere la propria porta, non trasformarsi in uno strumento per controllare gli spostamenti e le abitudini dei vicini

Se vuoi installare una telecamera davanti all’appartamento, devi sapere che il pianerottolo è normalmente una parte comune e non può essere sorvegliato liberamente dal singolo condomino. La regola generale è restringere l’inquadratura alla porta e allo spazio di esclusiva pertinenza. Soltanto situazioni di rischio effettivo possono giustificare una limitata estensione delle riprese, sempre nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Si può installare una telecamera davanti alla porta di casa?

Il singolo condomino può installare una telecamera per proteggere la propria abitazione, a condizione che l’inquadratura resti limitata agli spazi di sua esclusiva pertinenza. Il Garante indica espressamente che vanno escluse le riprese di pianerottoli, scale, cortili, autorimesse comuni e zone appartenenti ad altri condomini, anche quando le immagini vengono soltanto visualizzate e non registrate [1]. La telecamera può quindi essere orientata verso la porta, la serratura, lo zerbino e il punto in cui si trova chi tenta di entrare nell’appartamento, ma non dovrebbe permettere di osservare chi arriva dall’ascensore, chi percorre le scale o chi entra nelle abitazioni vicine. Il fatto che la telecamera serva a prevenire furti non consente automaticamente di riprendere tutto il piano: la finalità di sicurezza va perseguita con un’inquadratura proporzionata e non eccedente.

È sempre necessario dimostrare che siano già avvenuti furti?

Non è sempre necessario dimostrare un precedente furto quando la telecamera riprende soltanto lo spazio privato e viene usata nell’ambito della vita personale o domestica. In questa situazione il trattamento può rientrare nell’esenzione domestica prevista dall’articolo 2 del Regolamento europeo, che il Garante considera applicabile, in linea di massima, alle telecamere usate da persone fisiche esclusivamente nelle aree del proprio domicilio e delle relative pertinenze [2]. La prova di un rischio effettivo diventa invece importante quando il proprietario vuole riprendere, anche parzialmente, uno spazio condominiale o pubblico: non basta affermare genericamente che la zona è pericolosa, perché il legittimo interesse alla sicurezza deve essere concreto, attuale e bilanciato con i diritti delle persone riprese. In un provvedimento del 23 ottobre 2025, il Garante ha ritenuto non dimostrato il legittimo interesse relativo alle riprese di un cortile condominiale e di un’ampia porzione di strada, perché il pericolo era stato sostenuto senza alcun elemento fattuale concreto [3]. Un precedente illecito non è sempre indispensabile, ma un rischio soltanto ipotetico difficilmente giustifica la sorveglianza delle parti comuni.

Cosa può inquadrare concretamente la telecamera?

La telecamera dovrebbe inquadrare la propria porta e la porzione minima necessaria per identificare chi tenta di accedervi, con l’obiettivo eventualmente inclinato verso il basso per comprendere serratura, soglia e spazio immediatamente antistante. Non dovrebbe comparire la porta dell’appartamento opposto, perché anche una sua presenza parziale nell’inquadratura permetterebbe di ricavare orari, frequentazioni e assenze del vicino: quello che conta non è quanto spazio occupi l’immagine altrui, ma quali informazioni permetta di ottenere. Devono essere esclusi anche l’interno dell’ascensore, il pianerottolo nel suo complesso, la rampa delle scale e i percorsi seguiti dagli altri residenti. Quando la conformazione del piano rende inevitabile la presenza di zone estranee, si possono usare mascheramenti digitali permanenti, un obiettivo meno grandangolare, un’inclinazione più marcata o un dispositivo che si attivi solo quando qualcuno si trova davanti alla porta. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che una videosorveglianza estesa anche solo parzialmente fuori dalla sfera privata non può essere considerata un’attività esclusivamente personale o domestica [4].

Si può riprendere una piccola parte del pianerottolo?

La regola generale indicata dal Garante è che il singolo privato escluda le aree comuni dall’inquadratura. Una porzione minima dello spazio immediatamente davanti alla porta può risultare tecnicamente inevitabile per identificare chi si avvicina all’ingresso, ma questa eventuale estensione deve essere realmente indispensabile e non deve permettere di monitorare il normale transito sul piano: se la telecamera riprende ogni persona che passa dalle scale o dall’ascensore, l’inquadratura non è più circoscritta alla protezione della porta. Quando la ripresa interessa persone riconoscibili negli spazi comuni, il trattamento può uscire dall’ambito domestico, e diventano applicabili i principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione previsti dal GDPR.

La semplice visualizzazione in diretta viola la privacy?

Anche la sola visualizzazione in diretta può essere problematica, pur in assenza di registrazione. Il Garante precisa che l’angolo visuale deve restare limitato alla pertinenza esclusiva anche quando le immagini non vengono memorizzate, perché una telecamera collegata allo smartphone può comunque permettere di osservare continuativamente i movimenti dei vicini, sapere chi usa l’ascensore e controllare gli ingressi nelle altre abitazioni: l’assenza di una scheda di memoria riduce alcuni rischi, ma non rende legittima un’inquadratura eccessiva. Lo stesso vale per il sensore di movimento, che non rende automaticamente lecita la telecamera: se si attiva ogni volta che qualcuno attraversa il pianerottolo, il dispositivo continua a registrare sistematicamente il passaggio dei condomini, anche se produce filmati brevi. Il problema nasce già dalla raccolta e dalla visualizzazione delle immagini, non soltanto dalla loro conservazione: la zona di rilevamento andrebbe regolata in modo da attivarsi solo quando una persona si avvicina davvero alla porta.

Si può registrare l’audio del pianerottolo?

La funzione audio dovrebbe essere disattivata. Un microfono può acquisire conversazioni tra vicini, telefonate, discussioni provenienti dagli appartamenti e altre comunicazioni non necessarie per proteggere la porta: il Garante considera la registrazione sonora un trattamento ulteriore rispetto alle immagini, che deve essere autonomamente necessario e proporzionato, e nei provvedimenti sulle telecamere private con funzione audio ha attribuito rilievo proprio alla presenza di questa capacità aggiuntiva di ascolto come elemento che aggrava l’invasività del dispositivo [5]. Per documentare un tentativo di effrazione sono normalmente sufficienti immagini ristrette all’ingresso, senza ascoltare ciò che viene detto nelle parti comuni.

Serve il cartello di area videosorvegliata?

Il cartello non è automaticamente richiesto quando la telecamera resta integralmente nell’ambito personale o domestico e riprende soltanto la propria pertinenza: in questa situazione il GDPR non trova normalmente applicazione. Quando invece vengono riprese persone riconoscibili sul pianerottolo, in cortile o sulla strada, l’attività può uscire dall’esenzione domestica: il proprietario diventa titolare del trattamento e deve fornire un’informativa visibile prima che le persone entrino nella zona sorvegliata, posizionata in modo da poter essere letta anche nelle condizioni di illuminazione in cui la telecamera è attiva, con l’indicazione di chi effettua il trattamento, per quale finalità e dove trovare ulteriori informazioni [2]. Il cartello non sana comunque un’inquadratura illecita: avvertire i vicini non attribuisce il diritto di controllare scale, ascensore o porte altrui.

Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni?

Quando il GDPR è applicabile, le immagini devono essere cancellate dopo un periodo molto breve, salvo che sia avvenuto un episodio concreto. La durata va determinata in base alla finalità, al rischio e alla possibilità di accorgersi tempestivamente di un furto o di un danneggiamento: nel provvedimento del 23 ottobre 2025 il Garante ha richiamato le indicazioni secondo cui i dati registrati da sistemi privati dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente mediante sovrascrittura automatica, mentre per gli impianti installati dal condominio considera generalmente congruo un periodo non superiore a sette giorni, salvo esigenze particolari adeguatamente motivate [3]. Una conservazione più lunga può essere giustificata quando le immagini documentano un tentativo di effrazione o vanno consegnate alle forze dell’ordine, ma non è proporzionato creare un archivio permanente degli ingressi e delle uscite dei residenti.

Serve il consenso dei vicini o l’autorizzazione dell’assemblea?

Il consenso informale dei vicini non basta a rendere lecita la videosorveglianza, e l’assemblea non deve autorizzare una telecamera privata diretta soltanto verso la pertinenza esclusiva. Quando il GDPR è applicabile, la base giuridica può essere il legittimo interesse alla tutela di persone e beni, ma il proprietario deve dimostrare che la misura sia necessaria, che non esistano soluzioni meno invasive e che l’inquadratura sia limitata al minimo indispensabile, perché una raccolta di firme informali non permette di controllare liberamente tutto il pianerottolo. La situazione cambia quando l’impianto è destinato a riprendere le parti comuni nell’interesse del condominio: l’articolo 1122-ter del Codice civile stabilisce che le delibere sull’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni vanno approvate dall’assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136, e il Garante ha già sanzionato amministratori che avevano installato telecamere condominiali senza questa delibera [6]. Un singolo condomino non può sostituirsi all’assemblea installando autonomamente un sistema che sorvegli scale, portone, ascensore o cortile per conto di tutto l’edificio.

Una telecamera finta è soggetta al GDPR, e quando diventa illecita?

Una telecamera falsa o definitivamente spenta non tratta dati personali e non è soggetta, per questo aspetto, al GDPR, anche se la sua presenza può comunque generare controversie condominiali quando è collocata su parti comuni o induce ragionevolmente i vicini a credere di essere osservati. Una telecamera vera, invece, diventa illecita quando riprende aree e persone non necessarie rispetto alla sicurezza dell’abitazione oppure quando non vengono rispettati gli obblighi applicabili: il rischio è particolarmente alto quando il dispositivo controlla stabilmente la porta del vicino, l’ascensore, le scale, il cortile o la strada, quando registra l’audio, quando conserva le immagini troppo a lungo, quando i filmati vengono condivisi nelle chat condominiali oppure quando manca l’informativa dovuta. Nel gennaio 2026 il Garante ha ordinato a un titolare di orientare le telecamere in modo da non riprendere spazi pubblici o condominiali e di installare un’idonea cartellonistica, applicando anche una sanzione amministrativa [7]. La rimozione completa non è però sempre necessaria: spesso basta restringere l’inquadratura, disattivare l’audio, applicare mascheramenti permanenti, ridurre il tempo di conservazione e installare l’informativa quando dovuta, mentre la rimozione diventa indispensabile solo se l’impianto non può essere configurato senza riprendere stabilmente le aree altrui o se la sua collocazione è di per sé illegittima.

La ripresa può costituire un reato?

Non ogni violazione della privacy costituisce automaticamente un reato. L’articolo 615-bis del Codice penale punisce chi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente immagini o notizie della vita privata che si svolge nei luoghi protetti dall’articolo 614, con la reclusione da sei mesi a quattro anni [8]. La rilevanza penale dipende dal luogo ripreso, dal contenuto delle immagini e dalle modalità della condotta: una ripresa eccessiva del pianerottolo può comportare conseguenze in materia di protezione dei dati e responsabilità civile senza integrare necessariamente questo reato, mentre il rischio aumenta quando la telecamera consente di osservare l’interno di un appartamento, acquisisce conversazioni private o viene usata per procurarsi informazioni sulla vita domestica altrui.

Cosa può fare il vicino che si sente sorvegliato?

Il vicino può chiedere innanzitutto di vedere quale area venga realmente ripresa e domandare la modifica dell’inquadratura, inviando una comunicazione scritta al proprietario della telecamera e informando l’amministratore quando sono coinvolte parti comuni. Se il sistema tratta dati personali in violazione del GDPR, la persona interessata può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare e presentare un reclamo al Garante, oppure rivolgersi al giudice per ottenere la cessazione della condotta e, quando dimostra un danno concreto, il relativo risarcimento. Non è consigliabile coprire, spostare o danneggiare autonomamente il dispositivo: prima di contestarlo è più utile documentarne la posizione e il presumibile angolo di ripresa con fotografie.

Come gestire correttamente la telecamera, anche quando sei in vacanza?

Prima di partire conviene controllare l’immagine effettivamente visualizzata dall’applicazione, non limitarsi a osservare la direzione esterna dell’obiettivo. La porta del vicino, le scale e l’ascensore vanno esclusi con l’orientamento o con un oscuramento digitale, l’audio va disattivato, il sensore va limitato alla soglia e la conservazione va impostata sul periodo più breve compatibile con la sicurezza. È inoltre prudente sostituire la password predefinita, attivare l’autenticazione a più fattori e aggiornare il dispositivo: il Garante raccomanda particolari misure di sicurezza per le telecamere domestiche connesse a Internet e vieta la diffusione delle immagini raccolte. Una configurazione corretta al momento dell’installazione evita gran parte delle contestazioni successive, in vacanza come nella vita di tutti i giorni.

In pratica

Una telecamera privata può proteggere la porta dell’appartamento, ma non dovrebbe riprendere l’intero pianerottolo. Prima dell’installazione verifica ciò che appare sullo schermo, oscura gli ingressi vicini, escludi scale e ascensore e disattiva il microfono. Non è sempre necessario provare che siano già avvenuti furti quando la ripresa resta integralmente privata, ma un rischio concreto diventa essenziale per giustificare qualsiasi inevitabile estensione verso le aree comuni. Se il GDPR è applicabile, servono una base giuridica, un’informativa visibile, una conservazione breve e misure di sicurezza adeguate: la regola più prudente resta poter vedere chi sta tentando di entrare in casa propria, senza poter ricostruire gli spostamenti e le frequentazioni degli altri condomini.

Tabella riepilogativa

Domanda Risposta breve Cosa fare
Si può installare una telecamera davanti alla porta? Sì, se riprende solo lo spazio strettamente necessario. Orientarla verso porta, soglia e serratura.
Bisogna provare un precedente furto? Non sempre, se la ripresa resta nell’ambito domestico. Documentare il rischio quando sono coinvolte aree comuni.
Si può inquadrare il pianerottolo? Il singolo deve normalmente escludere le parti comuni. Usare un obiettivo ristretto o un mascheramento digitale.
Il cartello è sempre obbligatorio? No, non nell’ambito esclusivamente domestico. Installarlo quando il GDPR si applica.
Serve una delibera condominiale? Serve per un impianto destinato a sorvegliare le parti comuni. Sottoporre il progetto all’assemblea.
Si può registrare l’audio? No, è normalmente eccedente rispetto alla sicurezza della porta. Disattivare il microfono.

Domande frequenti

Una telecamera nello spioncino digitale è sempre lecita?

Lo spioncino digitale segue le stesse regole delle altre telecamere. È generalmente meno invasivo se si attiva soltanto quando qualcuno suona, ma non deve riprendere stabilmente il pianerottolo o la porta opposta.

Si può controllare la telecamera dal telefono durante le vacanze?

Il controllo da remoto è consentito se il sistema è configurato correttamente e protetto.Non va però usato per osservare continuativamente gli spostamenti dei vicini.

Il vicino può chiedere di vedere l’inquadratura?

Il vicino può chiedere chiarimenti e, quando il GDPR è applicabile, esercitare i diritti previsti dalla normativa. Mostrare un’immagine statica con le aree oscurate può aiutare a risolvere la contestazione senza diffondere filmati di altre persone.

Basta mettere un cartello per riprendere tutto il piano?

Il cartello non rende lecita una ripresa sproporzionata. L’informativa serve a rendere trasparente un trattamento già legittimo, non sostituisce necessità, minimizzazione e corretto bilanciamento degli interessi.

Una telecamera che non registra può inquadrare l’ascensore?

L’ascensore non dovrebbe essere inquadrato neppure quando le immagini sono soltanto visualizzate in diretta. Il dispositivo permetterebbe comunque di controllare sistematicamente chi arriva e chi parte.

Le immagini di un ladro possono essere condivise nella chat condominiale?

Le immagini dovrebbero essere consegnate alle forze dell’ordine e non diffuse indiscriminatamente. La pubblicazione o la condivisione generalizzata può costituire un trattamento ulteriore non giustificato dalla finalità originaria di sicurezza.

Note

[1] FAQ del Garante per la protezione dei dati personali sulla videosorveglianza, sull’esclusione delle parti comuni dalle riprese private.

[2] Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e articoli 5, 6 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sull’esenzione domestica, sui principi del trattamento e sull’informativa agli interessati.

[3] Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 727 del 23.10.2025, sulle telecamere private rivolte verso un cortile condominiale e una strada pubblica.

[4] Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11.12.2014, causa C-212/13 (Ryneš), sulla videosorveglianza estesa al di fuori della sfera privata.

[5] Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti sulle telecamere private dotate di funzione audio, che considerano la registrazione sonora un trattamento ulteriore da giustificare autonomamente.

[6] Articolo 1122-ter del Codice civile, sull’installazione assembleare degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

[7] Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 16.01.2026, sull’obbligo di orientare le telecamere per escludere spazi pubblici e condominiali.

[8] Articolo 615-bis del Codice penale, sulle interferenze illecite nella vita privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora.

Fonti

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento del 23 ottobre 2025 — il testo integrale sulla telecamera privata rivolta verso il cortile condominiale e la strada

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento del 16 gennaio 2026 — il testo integrale sull’ordine di riorientare le telecamere ed escludere gli spazi pubblici e condominiali

EUR-Lex – Sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-212/13 (Ryneš) — il testo della pronuncia sulla videosorveglianza domestica estesa a spazi esterni alla proprietà

Brocardi – Articolo 615-bis del Codice penale — il testo della norma sulle interferenze illecite nella vita privata, con la giurisprudenza aggiornata

Normattiva – Codice civile — il testo vigente delle disposizioni sugli impianti di videosorveglianza nelle parti comuni condominiali

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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