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ToggleUna disposizione fondamentale per la trasparenza nella gestione condominiale: l’art. 1129, comma 6 del codice civile e le sue implicazioni pratiche.
Nel contesto della gestione condominiale, uno degli aspetti più rilevanti è la trasparenza e la chiarezza riguardo ai soggetti responsabili della gestione e dell’amministrazione delle parti comuni. L’art. 1129, comma 6, del codice civile stabilisce un obbligo importante per i condomini, che garantisce la visibilità dei riferimenti della persona che svolge le funzioni di amministratore. In questo articolo, analizzeremo la disposizione e il suo impatto pratico, con un esempio concreto per chiarire come si applica nella realtà quotidiana.
Cosa stabilisce l’articolo 1129, comma 6, del codice civile?
L’art. 1129, comma 6, del codice civile stabilisce che, in assenza dell’amministratore, deve essere affissa una comunicazione chiara sul luogo di accesso al condominio (ad esempio, l’ingresso principale), o in un’area di maggior uso comune, che contenga le generalità e i recapiti (anche telefonici) della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
Questo obbligo è fondamentale per consentire a tutti i condomini e anche a eventuali terzi (fornitori, professionisti, o semplici visitatori) di sapere a chi rivolgersi in caso di necessità amministrativa, anche in assenza dell’amministratore ufficiale.
Perché questa norma è così importante per i condomini?
La norma ha una funzione preventiva e tutelante. Quando l’amministratore non è presente, sia temporaneamente che definitivamente, è necessario che il condominio sappia chi svolge, anche temporaneamente, le funzioni amministrative. In mancanza di un contatto chiaro e diretto, si rischia di creare disorientamento o disorganizzazione, con potenziali danni per il condominio stesso.
La visibilità dei recapiti permette di risolvere rapidamente eventuali problematiche urgenti, senza dover cercare tra i condomini chi sia responsabile. Inoltre, la presenza di un contatto diretto con una figura che svolge le stesse funzioni dell’amministratore riduce il rischio di disservizi.
Come si applica la norma in pratica? Un esempio concreto
Immaginiamo che in un condominio l’amministratore sia temporaneamente assente, ad esempio, perché si trova in ferie o per motivi personali. Durante questo periodo, un altro soggetto (che potrebbe essere un membro del consiglio condominiale o una persona nominata ad hoc) svolge le funzioni di gestione ordinaria e risponde alle esigenze dei condomini.
In questo caso, l’art. 1129, comma 6, impone che all’ingresso del condominio, o in un punto facilmente accessibile, venga affisso un avviso che indichi il nome, i recapiti telefonici e l’indirizzo della persona che sostituisce l’amministratore. In questo modo, se un condomino ha bisogno di fare una segnalazione o risolvere una problematica, sa immediatamente a chi rivolgersi.
Ad esempio, se un guasto all’ascensore o un problema con le luci delle scale si verifica mentre l’amministratore ufficiale è assente, i condomini potranno contattare il sostituto direttamente, senza alcuna difficoltà.
La norma come strumento di efficienza e chiarezza
L’art. 1129, comma 6, del codice civile è una disposizione che ha lo scopo di garantire continuità e trasparenza nella gestione condominiale, evitando disguidi e difficoltà operative. Sebbene la norma si applichi principalmente nel caso di assenza temporanea dell’amministratore, la sua funzione è fondamentale per la vita quotidiana del condominio.
L’affissione dei recapiti di chi svolge le funzioni dell’amministratore, quando questi è assente, è quindi uno strumento di comunicazione chiara e gestione efficiente. I condomini, così, possono essere certi di avere sempre un punto di riferimento, favorendo una gestione ordinata e senza interruzioni.
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Autore
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“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.
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