Non ogni intervento straordinario può attendere la convocazione dell’assemblea. In presenza di una reale urgenza, l’amministratore può e deve agire tempestivamente, ma la decisione deve essere proporzionata e adeguatamente documentata.
di Avv. Laura Imperiale – Avvocato cassazionista
Una tubazione condominiale si rompe e provoca infiltrazioni negli appartamenti. Alcune parti della facciata rischiano di distaccarsi. L’impianto elettrico comune presenta un guasto potenzialmente pericoloso. In situazioni come queste, attendere i tempi necessari per convocare l’assemblea potrebbe aggravare il danno o mettere a rischio la sicurezza delle persone.
L’amministratore può disporre direttamente i lavori oppure deve sempre ottenere una preventiva deliberazione assembleare?
La risposta dipende dalla natura dell’intervento e, soprattutto, dalla presenza di una situazione di effettiva urgenza.
La regola generale: i lavori straordinari spettano all’assemblea
L’articolo 1135 del Codice civile attribuisce all’assemblea il potere di deliberare le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, prevedendo anche la costituzione di un fondo speciale destinato a coprire il costo dei lavori.
In condizioni ordinarie, quindi, l’amministratore non può decidere autonomamente interventi straordinari che comportino impegni economici per il condominio.
La preventiva deliberazione assembleare consente ai condòmini di:
• conoscere la natura e il costo dell’opera;
• valutare i preventivi;
• scegliere l’impresa;
• definire le modalità di pagamento;
• verificare la disponibilità delle risorse;
• assumere consapevolmente la decisione.
Esistono, tuttavia, situazioni nelle quali il rispetto della procedura ordinaria potrebbe produrre conseguenze più gravi del costo dell’intervento.
L’eccezione prevista per i lavori urgenti
Lo stesso articolo 1135 del Codice civile stabilisce che l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che essi rivestano carattere urgente. In questo caso deve riferirne nella prima assemblea utile. La norma attribuisce quindi all’amministratore un potere eccezionale, giustificato dalla necessità di proteggere tempestivamente l’edificio, le persone o i diritti del condominio.Non si tratta soltanto di una facoltà. Quando esiste un pericolo concreto e il ritardo può aggravare il danno, l’inerzia dell’amministratore potrebbe esporlo a contestazioni e responsabilità.Il problema centrale diventa allora stabilire quando un lavoro possa essere qualificato come realmente urgente.
Quando un intervento può considerarsi urgente?
Non è sufficiente che il lavoro sia importante, opportuno o richiesto con insistenza da alcuni condòmini.
L’urgenza ricorre quando l’intervento non può essere rinviato senza il rischio concreto di:
• danni alle persone;
• aggravamento del deterioramento dell’edificio;
• danni alle proprietà individuali;
• compromissione della sicurezza degli impianti;
• interruzione di servizi condominiali essenziali;
• responsabilità del condominio verso terzi;
• perdita o grave pregiudizio di un diritto.
L’accertamento deve essere compiuto considerando le circostanze esistenti nel momento in cui l’amministratore assume la decisione.
Possono rientrare, a titolo esemplificativo, tra gli interventi urgenti:
• la messa in sicurezza di cornicioni, frontalini o parti della facciata a rischio di distacco;
• la riparazione di una tubazione comune che provoca perdite d’acqua;
• gli interventi necessari a fermare infiltrazioni che stanno danneggiando gli appartamenti;
• la messa in sicurezza di un impianto elettrico condominiale pericoloso;
• la riparazione di un guasto che impedisce il funzionamento del riscaldamento centralizzato in
pieno inverno;
• gli interventi indispensabili conseguenti a un incendio, un allagamento o un evento atmosferico;
• le opere provvisorie necessarie a impedire l’accesso a una zona pericolosa.
Non sono invece normalmente urgenti gli interventi meramente estetici, le migliorie, la sostituzione programmabile di componenti ancora funzionanti o le opere che possono essere rinviate senza determinare rischi o aggravamenti.
L’urgenza deve essere concreta, non semplicemente dichiarata.
Fin dove può spingersi l’amministratore?
La decisione deve rispettare un principio di proporzionalità.
L’amministratore può disporre quanto effettivamente necessario per eliminare il pericolo, arrestare il danno o impedire che la situazione peggiori. Se è sufficiente un’opera provvisoria di messa in sicurezza, non è automaticamente legittimato ad affidare un più ampio intervento di riqualificazione dell’edificio.
Occorre pertanto distinguere tra:
• intervento immediato di emergenza;• riparazione necessaria e non differibile;
• opera definitiva programmabile;
• miglioramento o intervento ulteriore.
La prima attività può essere ordinata direttamente quando ricorrono i presupposti dell’urgenza. Le opere ulteriori e programmabili devono invece essere sottoposte all’assemblea. Quando la messa in sicurezza e la riparazione definitiva risultano tecnicamente inseparabili, sarà particolarmente importante acquisire una relazione del professionista che ne attesti la necessità.
Come deve essere documentata la decisione
La corretta gestione documentale è essenziale. In caso di contestazione, non sarà sufficiente affermare genericamente che il lavoro era urgente.
L’amministratore dovrebbe raccogliere e conservare:
1. la segnalazione ricevuta, con indicazione della data e dell’ora;
2. fotografie e video dello stato dei luoghi;
3. eventuali verbali dei Vigili del fuoco, della Polizia locale o di altri soggetti intervenuti;
4. la relazione del tecnico che descriva il pericolo e la necessità di intervenire;
5. i preventivi acquisiti, quando i tempi consentano di richiederne più di uno;
6. le comunicazioni inviate ai condòmini;
7. il contratto o l’ordine impartito all’impresa;
8. la descrizione analitica delle attività eseguite;
9. le fatture e le prove dei pagamenti;
10. la documentazione fotografica successiva all’intervento.
Anche nell’emergenza l’amministratore deve adottare una scelta economicamente ragionevole.
L’impossibilità di svolgere una comparazione completa tra più preventivi può essere giustificata dalla situazione, ma deve risultare dalle circostanze e dalla documentazione conservata.
L’obbligo di riferire alla prima assemblea
Dopo aver disposto l’intervento urgente, l’amministratore deve riferirne alla prima assemblea. Non è sufficiente una comunicazione informale. È opportuno inserire nell’ordine del giorno una voce specifica, ad esempio:
“Informativa dell’amministratore e determinazioni in merito ai lavori urgenti disposti ai sensi dell’art. 1135, secondo comma, del Codice civile”.
Durante l’assemblea dovranno essere illustrati:
• l’evento che ha reso necessario l’intervento;
• i rischi connessi all’eventuale ritardo;
• le ragioni della scelta dell’impresa;• le opere eseguite;
• il costo sostenuto;
• le eventuali lavorazioni ancora necessarie;
• le modalità di copertura e ripartizione della spesa.
La relazione all’assemblea costituisce un passaggio fondamentale di trasparenza e consente ai condòmini di verificare la correttezza dell’operato dell’amministratore.
Cosa accade se l’urgenza viene contestata?
Se l’intervento non possedeva realmente carattere urgente e mancava una preventiva autorizzazione assembleare, possono sorgere contestazioni sull’imputazione della spesa e sulla responsabilità dell’amministratore.
La qualificazione non dipende dal nome attribuito al lavoro nella fattura o nel verbale, ma dalla situazione concreta.
Saranno rilevanti:
• l’esistenza di un pericolo attuale;
• il rischio di aggravamento del danno;
• la possibilità di convocare tempestivamente l’assemblea;
• il tempo disponibile per intervenire;
• la proporzionalità delle opere ordinate;
• la documentazione tecnica acquisita;
• la congruità del costo.
Per questo motivo la documentazione non deve essere ricostruita successivamente, ma raccolta fin dal momento della segnalazione.
Una procedura pratica per l’amministratore
In presenza di una possibile emergenza, l’amministratore dovrebbe seguire una sequenza operativa precisa:
1. ricevere e registrare la segnalazione;
2. verificare immediatamente la situazione;
3. richiedere, quando possibile, una valutazione tecnica;
4. documentare lo stato dei luoghi;
5. individuare gli interventi strettamente necessari;
6. acquisire uno o più preventivi compatibilmente con l’urgenza;
7. affidare formalmente l’incarico;
8. informare tempestivamente i condòmini;
9. controllare l’esecuzione dei lavori;10. riferire dettagliatamente alla prima assemblea.
Una procedura chiara tutela il condominio, ma anche l’amministratore, perché rende verificabili le ragioni della decisione e riduce il rischio di successive contestazioni.
Conclusioni
Nelle situazioni urgenti, l’amministratore non deve rimanere immobile in attesa dell’assemblea. Deve però intervenire entro i limiti strettamente necessari, adottando decisioni proporzionate e documentando ogni passaggio. La rapidità dell’azione e la correttezza della procedura non sono esigenze contrapposte. Al contrario, rappresentano i due elementi indispensabili per affrontare efficacemente un’emergenza condominiale.
Quando la situazione è complessa, coinvolge importi rilevanti oppure presenta possibili profili di responsabilità, acquisire tempestivamente una valutazione tecnica e legale consente di individuare l’intervento corretto e di tutelare adeguatamente il condominio e il suo amministratore.



