Il condominio risponde come custode delle parti comuni, mentre l’amministratore paga di persona solo quando si dimostra una sua colpa specifica
Se hai subito un furto in condominio, nell’androne, in cantina o nel tuo appartamento, e vuoi sapere quando risponde l’amministratore di un furto in condominio, la prima cosa da chiarire è chi vada effettivamente citato: nella maggior parte dei casi la richiesta di risarcimento per la negligenza sulle parti comuni si rivolge al condominio nel suo insieme, non all’amministratore in prima persona, che risponde direttamente solo quando si prova una sua colpa specifica.
Quali doveri dell’amministratore riguardano la sicurezza del condominio?
L’amministratore deve gestire il condominio anche sotto il profilo della sicurezza delle parti comuni, curandone la manutenzione e la conservazione. Tra i suoi compiti rientrano la convocazione dell’assemblea e l’esecuzione delle delibere, la gestione della manutenzione ordinaria e, se autorizzato, di quella straordinaria, la riscossione dei contributi condominiali e gli atti conservativi relativi alle parti comuni [1]. È proprio quest’ultimo obbligo a collegarsi al tema dei furti: se l’amministratore trascura la manutenzione di serrature, cancelli, impianti di illuminazione o videosorveglianza già deliberati dall’assemblea, questa negligenza può favorire l’ingresso di malintenzionati. Il suo ruolo non è quindi quello di garantire in assoluto l’impossibilità di un furto, ma di gestire diligentemente ciò che rientra nei suoi poteri e nelle decisioni già prese dal condominio.
Chi risponde per un furto nelle parti comuni?
Per un furto favorito da una carenza delle parti comuni, come biciclette rubate dal cortile o pacchi spariti dall’androne, la richiesta di risarcimento va normalmente rivolta al condominio, che ne risponde come custode ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile.Questa responsabilità è oggettiva: il condominio può liberarsene solo dimostrando il caso fortuito, mentre il danneggiato deve provare il collegamento tra la parte comune e il danno. La responsabilità emerge quando si dimostra una negligenza evidente nella custodia, come una serratura rotta, un portone lasciato sempre aperto o luci spente per mancata manutenzione, oppure quando l’assemblea aveva deliberato lavori di sicurezza, come telecamere o la riparazione di una sbarra automatica, che l’amministratore non ha eseguito. L’azione fondata sull’articolo 2051 riguarda però il condominio nel suo complesso, non l’amministratore personalmente: la distinzione è importante perché cambia contro chi va effettivamente promossa la causa.
L’amministratore può essere chiamato a rispondere personalmente?
L’amministratore risponde personalmente soltanto quando si dimostra una sua specifica colpa, non per il solo fatto di gestire le parti comuni dal cui difetto è nato il furto. La giurisprudenza distingue con chiarezza due piani: la responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 2051 riguarda esclusivamente il condominio, mentre l’amministratore, in quanto mandatario dei condomini, risponde verso il condominio stesso su un piano contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile, per l’inadempimento dei doveri di custodia e gestione [2]. In pratica, se il condominio ha già risarcito un danneggiato per un difetto delle parti comuni, può poi rivalersi sull’amministratore dimostrando che l’inadempimento dipendeva da una sua condotta negligente, per esempio l’omessa esecuzione di lavori di sicurezza già deliberati. Chi invece vuole ottenere un risarcimento direttamente dall’amministratore, senza passare dal condominio, deve fondare la domanda sui principi generali della responsabilità civile, provando che il danno derivi da una condotta colposa a lui specificamente imputabile [2]. Non basta quindi affermare che “l’amministratore non ha fatto il suo lavoro”: bisogna individuare con precisione l’inadempimento e collegarlo al furto subito.
La responsabilità può estendersi anche ai furti nelle proprietà private?
Sì, anche se l’amministratore non ha un obbligo generale di custodia sulle singole unità abitative, la responsabilità del condominio può estendersi ai furti nelle proprietà private quando il reato è stato reso possibile dalla mancata cura delle parti comuni. Un esempio frequente riguarda i ponteggi montati per lavori di manutenzione o di ristrutturazione della facciata: quando i ladri se ne servono per entrare negli appartamenti, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la responsabilità solidale del condominio, per omessa vigilanza sulla parte comune, e dell’impresa che ha installato l’impalcatura senza le cautele necessarie, come illuminazione, allarmi o la rimozione delle scalette di accesso a fine giornata [3]. Lo stesso principio vale se, per esempio, il portone principale resta guasto per settimane e i ladri ne approfittano per introdursi nelle case: in questo scenario la responsabilità del condominio, e non necessariamente quella personale dell’amministratore, può estendersi anche ai danni subiti nelle proprietà esclusive. Serve comunque dimostrare il collegamento concreto tra la carenza della parte comune e l’ingresso dei ladri nell’appartamento, non la semplice coincidenza tra i due eventi.
Chi risponde se il furto avviene grazie a un’impresa che lavora in condominio?
Quando i ladri sfruttano ponteggi o altre strutture installate da un’impresa incaricata dal condominio, la responsabilità si divide tipicamente tra il condominio e l’impresa stessa. Il condominio risponde come custode della parte comune su cui i lavori sono stati eseguiti, mentre l’impresa risponde per non aver adottato le misure idonee a impedire un uso anomalo dell’impalcatura, come l’assenza di illuminazione o di sistemi di allarme: la giurisprudenza ha chiarito che un ponteggio privo di queste cautele non è una semplice occasione del furto, ma una condotta dotata di efficienza causale rispetto alla sua consumazione [3]. L’amministratore, in questo contesto, ha comunque il dovere di vigilare sull’esecuzione dei lavori affidati a terzi, salvo che tale compito non sia stato espressamente attribuito ad altri soggetti: se ha sottoscritto un contratto d’appalto privo di adeguate previsioni sulla sicurezza, questo può incidere sulla valutazione della diligenza complessiva del condominio. Il condomino danneggiato deve dimostrare sia il furto sia il collegamento tra la carenza di sicurezza e l’ingresso dei ladri, non basta provare che i lavori fossero in corso.
Come si agisce per ottenere il risarcimento?
La richiesta di risarcimento per un furto legato a una carenza delle parti comuni va normalmente rivolta al condominio, che in giudizio è di regola rappresentato dall’amministratore in carica. Quando però si contesta proprio la negligenza dell’amministratore in carica, si crea un conflitto d’interessi evidente: non può essere lui stesso a rappresentare il condominio in una causa che coinvolge la sua condotta. In questi casi l’assemblea può nominare un nuovo amministratore, oppure un rappresentante ad hoc, perché il condominio possa eventualmente agire in rivalsa contro l’amministratore uscente per i danni causati dalla sua cattiva gestione. Il singolo condomino che ha subito un furto nella propria proprietà esclusiva, invece, può scegliere se citare il condominio, quando il collegamento con una parte comune è dimostrabile, oppure agire direttamente contro l’amministratore o contro terzi, come l’impresa esecutrice dei lavori, quando la loro condotta colposa personale è individuabile. In tutti i casi resta decisivo provare il nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata e il furto subito.
Quando l’amministratore e il condominio non sono responsabili?
La responsabilità viene esclusa quando il furto non è collegabile a una negligenza nella gestione delle parti comuni. Questo accade, per esempio, quando i ladri usano tecniche sofisticate contro cui anche un portone chiuso o un sistema di allarme funzionante non avrebbero potuto nulla, oppure quando il furto è stato agevolato dal comportamento di un’altra persona, come un condomino che dimentica il portone spalancato o una finestra aperta al piano terra. La responsabilità è esclusa anche quando il reato avviene in un’area non collegata al condominio, come un garage distante dall’edificio principale, o quando il danno dipende da un difetto imputabile esclusivamente a un’impresa incaricata dal condominio, che in tal caso risponde da sola per la propria negligenza. In tutti questi casi manca il collegamento causale tra una carenza gestionale imputabile al condominio o all’amministratore e l’evento dannoso, elemento senza il quale la responsabilità non può essere affermata.
Quali prove servono per dimostrare la responsabilità?
Per dimostrare la responsabilità servono prove sul furto, sulla carenza contestata e sul collegamento tra i due elementi. Sono utili la denuncia presentata alle forze dell’ordine, le fotografie dei luoghi e degli eventuali segni di effrazione, le precedenti segnalazioni inviate all’amministratore e le sue risposte, i verbali assembleari che documentano delibere di sicurezza non eseguite, e le testimonianze di chi ha assistito ai fatti o conosce lo stato dei luoghi. Quando il furto riguarda beni di valore, vanno conservati anche fatture, ricevute o altri documenti che ne dimostrino la proprietà e il valore. La sola circostanza che il furto sia avvenuto in condominio non basta: serve ricostruire con elementi concreti perché e come i ladri siano riusciti a entrare.
Quali misure preventive riducono il rischio di furti?
Le misure più efficaci restano la manutenzione regolare delle parti comuni e una comunicazione tempestiva tra amministratore e condomini. Rientrano tra queste la manutenzione di serrature, cancelli, sistemi di accesso e illuminazione, l’installazione di una videosorveglianza condominiale deliberata dall’assemblea e gestita nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un’assicurazione condominiale che può coprire anche i danni da furto nelle parti comuni, e la segnalazione tempestiva di guasti o anomalie da parte dei residenti. Anche la collaborazione dei condomini incide sul livello di sicurezza complessivo: chiudere porte e finestre, non lasciare chiavi incustodite e segnalare comportamenti sospetti riducono le occasioni che agevolano i ladri. Una buona prevenzione non elimina il rischio di furto, ma riduce sensibilmente le occasioni che possono agevolarlo e rafforza, in caso di controversia, la posizione di chi ha rispettato i propri doveri.
In pratica
Se subisci un furto in condominio, documenta subito la scena con fotografie, presenta la denuncia e informa per iscritto l’amministratore, chiedendo di verificare lo stato di serrature, cancelli, luci e telecamere e di controllare se esistano delibere di sicurezza mai eseguite. Se la carenza riguarda una parte comune, la richiesta di risarcimento va normalmente rivolta al condominio come custode; se invece vuoi coinvolgere personalmente l’amministratore, dovrai provare una sua colpa specifica, distinta dalla semplice gestione delle parti comuni. Conserva ogni comunicazione, verbale e documento tecnico: sarà questo materiale, più di ogni altro, a stabilire se e chi debba effettivamente risarcirti.
Tabella riepilogativa
| Domanda | Risposta breve | Cosa fare |
|---|---|---|
| Chi risponde per un furto nelle parti comuni? | Di regola il condominio, come custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c. | Documentare la carenza e il collegamento con il furto. |
| L’amministratore risponde sempre di persona? | No, solo se si prova una sua colpa specifica. | Individuare l’inadempimento concreto a lui imputabile. |
| La responsabilità si estende ai furti in appartamento? | Sì, se il reato è stato reso possibile dalla negligenza sulle parti comuni. | Dimostrare il nesso causale con la carenza comune. |
| Chi risponde se il furto avviene tramite ponteggi? | Condominio e impresa possono rispondere in solido. | Verificare le misure di sicurezza adottate sull’impalcatura. |
| Come si agisce contro un amministratore negligente? | Serve in genere un nuovo amministratore o un rappresentante ad hoc. | Far deliberare l’azione in assemblea. |
| Quando non c’è responsabilità? | Quando manca il collegamento tra negligenza e furto. | Verificare le cause tecniche concrete dell’ingresso dei ladri. |
Domande frequenti
Un condomino può citare direttamente l’amministratore per un furto?
Un condomino può citare direttamente l’amministratore, ma deve provare una sua colpa personale e specifica, non la generica negligenza nella gestione delle parti comuni.Per la responsabilità legata alla custodia della parte comune, il destinatario naturale della richiesta resta il condominio.
Serve una delibera assembleare per fare causa all’amministratore?
Per agire in nome del condominio contro l’amministratore in carica serve tipicamente una decisione dell’assemblea, spesso accompagnata dalla sua sostituzione, perché non può rappresentare il condominio in una causa che riguarda la sua stessa condotta.
Il furto tramite i ponteggi è sempre colpa dell’impresa?
Non sempre: la responsabilità dipende dalle misure di sicurezza effettivamente adottate sull’impalcatura. Se l’impresa ha rispettato le cautele necessarie, come illuminazione, allarmi e rimozione delle scalette, la sua responsabilità può essere esclusa o ridimensionata.
L’assicurazione condominiale copre sempre i furti?
L’assicurazione condominiale copre il furto soltanto entro i limiti e le condizioni previste dalla polizza. Vanno controllati i beni e gli spazi coperti, le eventuali franchigie e i tempi per la denuncia del sinistro.
Cosa fare se l’amministratore ignora le segnalazioni di un guasto?
Conviene formalizzare la segnalazione per iscritto, fissare un termine per l’intervento e, se il problema persiste, chiedere che la questione sia messa all’ordine del giorno dell’assemblea. Le comunicazioni ignorate diventano una prova importante in caso di controversia successiva.
Note
[1] Articolo 1130 del Codice civile, sull’esecuzione delle deliberazioni e sugli atti conservativi relativi alle parti comuni.
[2] Articoli 2051 e 2043 del Codice civile, sulla responsabilità del custode e sul risarcimento del fatto illecito; articolo 1218 del Codice civile, sulla responsabilità contrattuale dell’amministratore verso il condominio; Corte di cassazione, Sezione III civile, sentenza n. 17983 del 14.08.2014, sulla distinzione tra la responsabilità oggettiva del condominio e l’azione di rivalsa contrattuale verso l’amministratore.
[3] Corte di cassazione, sentenza n. 41542/2021, e Tribunale di Cosenza, sentenza n. 1652 del 19.07.2021, sulla responsabilità solidale di condominio e impresa per furti agevolati da ponteggi privi di adeguate misure di sicurezza.
Fonti
Il Sole 24 Ore – NT+ Condominio: danni da beni comuni, responsabile l’amministratore o il condominio? — un’analisi della distinzione tra la responsabilità oggettiva del condominio e quella contrattuale dell’amministratore, con i riferimenti alla Cassazione n. 17983/2014
Il Sole 24 Ore – NT+ Condominio: furti dalle impalcature, responsabili condominio e ditta appaltatrice — il commento alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1652/2021 sui furti agevolati dai ponteggi
Normattiva – Codice civile — il testo vigente delle disposizioni sugli atti dell’amministratore, sulla responsabilità del custode e sulla responsabilità contrattuale
ARAG – Responsabilità del condominio e dell’impresa edile per furti da ponteggi — un caso pratico sulla responsabilità solidale di condominio e impresa, con richiamo alla Cassazione n. 41542/2021



