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È lecito montare un pannello divisorio sul proprio balcone?

È lecito installare sul balcone un’opera che impedisca la vista al vicino confinante? Il diritto alla privacy prevale sul diritto di veduta previsto dal Codice Civile?

Un condòmino, Tizio, da tempo lamenta l’atteggiamento invadente del proprio vicino, Sempronio, che è solito affacciarsi dal balcone confinante per sbirciare e ficcare il naso sulle sue attività. Stanco di questo atteggiamento Tizio ha deciso di montare un pannello divisorio al confine con il balcone del vicino impiccione, che non permetta più a questo di vedere cosa accade sul proprio balcone. Sempronio però venuto a conoscenza delle intenzioni di Tizio, ritenendo violato un proprio diritto, ti sta chiamando con insistenza affinché tu possa far desistere il vicino dalle sue intenzioni. 

Come sempre, sei chiamato a mediare, ma questa volta hai dei dubbi su come comportarti e la domanda che ti stai ponendo è: è lecito montare un pannello divisorio sul proprio balcone? Quali diritti ci sono in gioco? Il diritto alla privacy deve essere sempre garantito? 

Di seguito cercheremo di dare una risposta a questi interrogativi, analizzando anche l’orientamento della giurisprudenza sul tema e cercando di delineare una soluzione che trovi un equilibrio fra gli interessi contrastanti in gioco. 

Il condòmino ha diritto di guardare sul balcone del vicino confinante?

La possibilità di guardare sul balcone del vicino confinante è riconosciuta dalla legge. Secondo il diritto privato infatti con l’acquisto della proprietà ( o servitù) su un immobile o su un fondo si acquista  anche il cosiddetto diritto di veduta, il quale consente di poter sporgersi e guardare sulla proprietà altrui confinante con la propria. Proprio per garantire questo diritto, l’articolo 907 del Codice Civile vieta al proprietario del fondo contiguo di costruire a distanza minore di 3 metri dallo stesso, così da non compromettere la possibilità del vicino di vedere la proprietà confinante. 

Quanto sopra riportato può essere sicuramente anche esteso alla realtà condominiale, pur essendoci però delle differenze strutturali e sostanziali, che inevitabilmente possono modificare il bilanciamento degli interessi in gioco. Se infatti, prendiamo ad esempio due ville con giardini confinanti, è chiaro che il diritto di veduta dei vicini, prevalga sulle esigenze di riservatezza dei proprietari del giardino contiguo, essendo di per sé il giardino un luogo in cui possono svolgersi attività di vario genere come pranzi, grigliate, giochi, feste e altri momenti di vita quotidiana che però non hanno a che fare con la sfera più riservata delle persone.

Contesto diverso invece è quello condominiale, in cui il concetto della contiguità fra due proprietà differenti si manifesta principalmente con riferimento ai singoli balconi. Il balcone, a differenza del giardino, è un luogo direttamente collegato al contesto interno del singolo appartamento, rappresentando di per sé un prolungamento della singola stanza a ridosso della quale è posizionato. Al suo interno pertanto possono avvenire le più svariate attività che si sostanziano nella continuazione di comportamenti magari iniziati all’interno della stessa abitazione. Pensiamo ad esempio al caso di due coniugi che intenti a rifare il letto, per liberare spazio all’interno della loro modesta camera da letto, posino momentaneamente sul balcone le lenzuola e gli indumenti, magari anche intimi, su di esse riposti, magari assumendo anche comportamenti più confidenziali. È chiaro che in questo caso vi siano delle implicazioni relative alla privacy molto più rilevanti e che inevitabilmente impongono riflessioni differenti sul tema e bilanciamenti di interessi più cauti.

Nel paragrafo che segue cercheremo di capire se il diritto di veduta nel panorama del condominio possa persistere o debba soccombere davanti alle esigenze legate alla privacy.

In condominio il diritto alla privacy prevale sul diritto di veduta?

In condominio il diritto alla privacy deve essere considerato prevalente sul diritto di veduta del vicino. Pertanto, per tornare all’esempio dell’inizio, il condòmino Tizio potrà installare un pannello divisorio sul proprio balcone senza rischiare di incorrere in ripercussioni da parte del vicino curioso Sempronio. Questo è anche il prevalente orientamento della giurisprudenza. La Corte d’appello di Palermo si è di recente pronunciata proprio sul caso di un condòmino che aveva costruito un pannello divisorio per impedire al vicino di vedere ciò che accadeva sul proprio balcone, spiegando che in ambito condominiale le esigenze e i diritti legati al vicinato, sono destinati a soccombere davanti al diritto del pieno utilizzo della proprietà da parte del singolo condomino. Diritto che può essere garantito solo permettendo un utilizzo dell’immobile che consenta a chi lo abita di vivere nel modo ritenuto più consono alle proprie esigenze di vita, tra cui rientra sicuramente la privacy. 

Se pertanto un condomino ritenga turbata la propria riservatezza da parte del comportamento del vicino, potrà installare delle opere sul proprio balcone che impediscano la vista, senza che questo possa opporsi, lamentando una violazione del proprio diritto di veduta. 

Sul balcone condominiale il diritto alla privacy prevale sul diritto a vedere ciò che accade nella proprietà confinante.

Autore

  • “Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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